FAQ ministero sviluppo economico su applicazione nuovo decreto requisiti minimi 2015
Il Ministero dello Sviluppo Economico, assieme allENEA, hanno pubblicato due documenti, uno di ottobre 2015 ed uno di agosto 2016, in cui rispondono ad alcune domande tipiche sullintepretazione del decreto requisiti minimi 2015, che � il nuovo standard per la progettazione energetica e per la redazione degli APE.
il documento di ottobre 2015 contiene delle risposte a quesiti di tipo sia generico che tecnico. Posto che la letttura � interessante per lintero documento, estrapolo alcuni passaggi che possono essere maggiormente rilevanti per chi, come me, applica questo decreto principalmente alla ristrutturazione dellesistente:- punto 8, si conferma che per gli immobili residenziali non va considerato, nel progetto legge 10, lapporto dei sistemi di illuminazione n� quelli di trasporto;
- punto 9, in casi ambigui in cui uno stesso immobile abbia pi� destinazioni duso (catastalmente ci� � impossibile, ma urbanisticamente possono esserci dei casi limite. un caso tipico � un appartamento in cui una zona sia stata riservata ad uso ufficio privato) limmobile va trattato come se fosse tutto della destinazione prevalente.
il documento di agosto 2016 � lestensione di quello di ottobre 2015. Come sopra, estrapolo gli argomenti di maggiore spicco per chi si occupa principalmente di interventi sugli edifici esistenti, che in questa seconda edizione sono pi� numerosi:
- primi 5 punti: interessanti risposte relativamente a cosa considerare come involucro disperdente;
- punto 6: risposta a cosa fare quando scade lAPE dopo i primi 10 anni (o meno, se non avete potuto allegare la documentazione di caldaia): non va rinnovato, ma deve essere rifatto nel momento in cui si ricade in uno dei motivi previsti dalla legge;
- punto 8: utilissima risposta in merito ai casi di cambio di destinazione duso, in cui si conferma la linea che io ho sempre tenuto finora (per fortuna!): il cambio duso va trattato sempre in considerazione degli interventi da dover realizzare e non in relazione al cambio duso in s� per s�: dunque nel caso in cui nel fare un cambio duso non si deve intervenire sugli elementi disperdenti, non � richiesto nessun adeguamento; viceversa se sono previsti interventi, occorre adeguarsi relativamente al tipo di interventi da farsi e seguendo la procedura come se fosse una normale ristrutturazione e non necessariamente un cambio duso. Diverso � ovviamente il caso di realizzazione di cambio duso mediante applicazione di leggi speciali: per esempio sia il Piano Casa della Regione Lazio sia il Recupero Sottotetti obbligano alladeguamento energetico dellimmobile, e, dunque, in quei casi non si scappa.
- punto 11: nel caso di ampliamento inferiore al 15%, per capire in quale tipologia di intervento si ricade bisogna computare la percentuale di superficie disperdente che limmobile avr� in pi� rispetto al volume originario ante ampliamento.
- punto 12: caso specifico di coesecuzione sia di ampliamento e sia di riqualificazione energetica del volume originario. Non mi convince in questo caso la risposta del ministero: come faccio a distinguere le due porzioni di immobile? entrambe avranno una specie di "parete fantasma" coincidente con il punto in cui comincia lampliamento, dunque saranno sempre sballati i valori del rapporto S/V.
- punto 14: viene fornita una definizione abbasatanza chiara di cosa si intende per ristrutturazione dellimpianto termico: avviene nel caso di sostituzione di tutti i sottosistemi (e questo era ovvio), e nel caso di sostituzione combinata del sottosistema di generazione (es la caldaia) e sottosistemi di distribuzione e/o di emissione. Con queste parole contorte si vuole dire che NON � ristrutturazione la sola sostituzione del generatore, la sola sostituzione della distribuzione o la sola sostituzione degli apparati di emissione. Non vi ricadrebbe quindi neanche la sostituzione di distribuzione ed emissione, mantenendo il generatore. il punto secondo me rimane controverso.
- punto 20: occhio a questa cosa, che io avevo intuito ed � potenzialmente complicata: nel caso di semplice sostituzione infissi (si, anche per mera sostituzione infissi bisogna fare la relazione legge 10: sapevatelo), se gli infissi superano il 25% della superficie disperdente dellimmobile (pu� avvenire anche nelle comuni abitazioni in condominio), scatta lobbligo correlato al fatto di appartenenre ad una riqualificazione di secondo livello: vale tuttavia quanto si dir� al punto 35;
- punto 23: ovvia risposta ma � sempre bene chiarire: nel caso di sostituzione di tubazioni dellimpianto termico non c� bisogno di adeguare la parete o il solaio in cui passano (ammesso che sia una superficie disperdente);
- punto 35: in caso di mera sostituzione infissi ricadenti per� in ristrutturazione di secondo livello, la relazione legge 10 pu� essere parziale e limitata alla sola verifica dei parametri richiesti e quindi pu� non ricomprendere il calcolo di tutte le superfici disperdenti dellimmobile;
- punto 36: in caso di sola sostituzione infissi cche non superano la soglia del 25% delle superfici disperdenti � possibile evitare di redigere la relazione tecnica, la quale pu� essere sostituita con la dichiarazione della ditta installatrice. Il ministero per� non indica se in tale caso la trasmissione della documentazione al Comune � comunque obbligatoria;
- punto 39: nel caso di installazione di pompe di calore per il solo servizio di ACS, bisogna considerare comunque i valori di COP e GUE relativi agli impianti di riscaldamento;
- punto 41: ecco unaltra questione controversa su cui si fa finalmente luce: nel caso in cui occorra rifare limpermeabilizzazione di un lastrico solare che funge da elemento disperdente bisogna adeguare la trasmittanza termica di tutto lelemento strutturale? la risposta �: dipende. Se per sostituire limpermeabilizzazione bisogna togliere la pavimentazione, allora s�; se invece si deve impermeabilizzare lavorando sulla pavimentazione o sullintradosso, allora no.
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